Approvato nell’ultima seduta del Consiglio dei Ministri il decreto legislativo che riordina l’intera disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, dando attuazione alla delega contenuta nella legge anticorruzione (190/2012).
Filo rosso del nuovo testo legislativo: accessibilità totale delle informazioni riguardanti l’attività delle Pa. In altri termini, tutti i provvedimenti che comportano una spesa di denaro pubblico dovranno essere pubblicati on line, in una apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», per un periodo di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione.
Tra i provvedimenti interessati, fanno naturalmente la loro comparsa anche gli atti riguardanti le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche se, nella prospettiva della trasparenza, il decreto non sembra portare particolari cambiamenti rispetto agli obblighi già fissati dal Codice dei contratti e dalla legge anticorruzione, dal momento che si limita a effettuare un rinvio a norme vigenti.
Da un lato, infatti, vengono confermate le regole del Dlgs 163/2006 sulla pubblicità dei bandi e degli avvisi di gara, sopra e sotto soglia, oltre che degli avvisi di preinformazione e sui risultati delle procedure di affidamento. Con una specificazione: nel caso in cui la Pa ricorra a una procedura negoziata senza bando, dovrà essere pubblicata anche la delibera a contrarre.
Dall’altro lato, vengono invece richiamati gli obblighi di pubblicità indicati dall’art. 1, comma 32, della legge 190/2012, in base al quale le stazioni appaltanti debbono rendere noti sul proprio sito la struttura proponente l’affidamento, l’oggetto del bando, l’elenco degli invitati, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento e le somme liquidate. In più, entro il 31 marzo di ogni anno, tali informazioni dovranno essere pubblicate in apposite tabelle riassuntive dell’anno precedente, da trasmettere anche all’Autorità per la Vigilanza, che provvederà a sua volta a renderle pubbliche sul proprio sito, classificandole per tipologia di stazione appaltante e per regione. Entro il 30 giugno di ogni anno, l’Autorità dovrà invece segnalare alla Corte dei conti l’elenco delle Pa inadempienti rispetto all’obbligo di trasmissione dei dati e, per tale motivo, potrà condannare l’amministrazione al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 6, co. 11, del codice.
Ma, il decreto completa il quadro delle responsabilità, affidando il controllo sull’osservanza degli obblighi di pubblicità ad un responsabile per la trasparenza che ciascuna Pa dovrà nominare e che, di norma, coinciderà con il responsabile per la prevenzione della corruzione già identificato dalla legge 190. Il suo nominativo sarà infatti indicato nel programma triennale per la trasparenza e l’integrità, di cui ogni amministrazione dovrà munirsi per pianificare le misure di adempimento degli obblighi di pubblicità.
Nel riordino, trova posto anche una norma già contenuta nel Dlgs 228/2011 sugli investimenti in opere pubbliche: è infatti riconfermato l’obbligo di pubblicazione per documenti di programmazione pluriennale e linee-guida sulla valutazione degli investimenti, nonché per tutte le informazioni relative a tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Anche se, nella nuova versione, viene specificato che tali informazioni dovranno essere pubblicate in base a uno schema-tipo redatto dall’Avcp, che provvederà a inserire gli stessi dati nel proprio sito. Tra le novità, compare invece l’obbligo per le Pa di pubblicare, con cadenza annuale, l’indicatore di tempestività dei pagamenti, vale a dire un indicatore dei tempi medi di pagamento degli acquisti di beni, servizi e forniture.
Chiarimenti anche per l’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di trasparenza. A differenza della legge anticorruzione, che sembrava aver circoscritto il rispetto degli obblighi di pubblicità legati alle gare solamente a enti pubblici nazionali e società partecipate o controllate da soggetti pubblici, il decreto sulla trasparenza ha invece specificato che ricadranno nel perimetro di applicazione anche tutte le Pa elencate dall’art. 1, comma 2, del Dlgs 165/2001; mentre, le autorità indipendenti potranno provvedere secondo i rispettivi ordinamenti.
(Laura Savelli, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 25.02.2013, n. 8)
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